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MISSION                                                                                                     

The Italian Association for the History of Political Economy (STOREP) was constituted in October 2003 with the purpose of advancing and enhancing the sensibility of economists toward the history of economic thought in their teaching and research activity.To pursue this aim, STOREP organizes annual meetings, sponsors workshops, summer schools and joint meetings with other societies, promotes research, maintains blogs and online discussion groups for its members.

 

Officers

 

President

Annalisa Rosselli (University of Roma Tor Vergata)

Secretary-General

Katia Caldari (University of Padova)

Executive Committee

Katia Caldari (University of Padova)

Roberto Ciccone (University of Roma Tre)

Terenzio Cozzi (University of Torino)

Massimo Di Matteo (University of Siena)

Riccardo Faucci (University of Pisa)

 

Stefano Fiori (University of Torino)

Alessandro Lanteri (University of Piemonte Orientale)

Maria Cristina Marcuzzo (University of Roma La Sapienza)

Aldo Montesano (Bocconi University, Milano)

 

Annalisa Rosselli (University of Roma Tor Vergata)

      Antonella Stirati (University of Roma Tre)

Carlo Zappia (University of Siena)

 

 

College of the Auditors of Account

Alberto Baccini (University of Siena)

Maurizio Mistri (University of Padova)

Cosma Orsi (University of Lugano)

   

Honorary Officers

Giacomo Becattini (University of Firenze)

Augusto Graziani (University of Roma)

Giorgio Lunghini (University of Pavia)

Luigi Pasinetti (Catholic University of Milano)

   

    


CONSTITUTION

Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica (STOREP)

Costituzione
ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione Scientifica denominata "Associazione Italiana per la Storia dell’Economia Politica" (STOREP).

ARTICOLO 2

La durata dell’Associazione è fissata sino al 31/12/2060, salvo tacita proroga.

ARTICOLO 3

L’Associazione ha sede e domicilio legale in Italia, presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Torino, via Po 53, cap. 10124 e potrà, nelle forme di legge, istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici.

Finalità
ARTICOLO 4

L'attività dell’Associazione rifiuta ogni discriminazione politica, religiosa, ideologica, di razza o di sesso e non persegue scopi di lucro.

ARTICOLO 5

L’Associazione ha lo scopo di :
a)promuovere e favorire le attività di studio e ricerca sulla storia dell’economia politica, in tutte le loro articolazioni;
b)collaborare con gli organismi, nazionali ed internazionali, indirizzati all’approfondimento della storia dell’economia politica;
c)contribuire alla definizione dei programmi dell’insegnamento e alla diffusione della storia dell’economia politica, nonché alla loro collocazione istituzionale;
d)incentivare la diffusione e l’approfondimento delle conoscenze nella storia dell’economia politica tramite la cura di pubblicazioni, l’organizzazione di congressi, l’attribuzione di borse di studio, l’istituzione di premi diretti al progresso della storia dell’economia politica;
e)promuovere forme di cooperazione per la realizzazione di obiettivi comuni con altre organizzazioni e Istituzioni, nazionali ed internazionali, i cui fini siano coerenti con i propri;
f)collaborare con gli organismi nazionali ed internazionali, preposti al finanziamento della ricerca scientifica.

L'Associazione può svolgere qualsiasi altra attività che rientri tra gli scopi sociali.

Patrimonio
ARTICOLO 6

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a)dalle quote annuali di iscrizione;
b)dalle donazioni e dai lasciti in suo favore;
c)dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
d)dagli eventuali proventi derivanti da pubblicazioni, convegni e altre iniziative scientifiche e didattiche;
e)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La gestione finanziaria e la tenuta dei bilanci sono a cura del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle norme di Regolamento. I bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Qualunque atto giuridico che si riferisca al patrimonio dell’Associazione (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti, ecc.) deve essere compiuto dal Presidente in nome dell’Associazione, e deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.
In caso di scioglimento dell’Associazione, gli eventuali fondi residui verranno devoluti in beneficenza, o a fini di utilità generale, o ad altre Associazioni non a fini di lucro che perseguano obiettivi analoghi.
Le cariche dei vari organi dell’Associazione non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.

Soci
ARTICOLO 7

I Soci dell’Associazione sono distinti in quattro categorie:
a) Soci ordinari
b) Soci collettivi
c) Soci sostenitori
d) Soci onorari

a) Soci ordinari
Sono Soci individuali tutti coloro che sono attivi nel campo della Storia dell’Economia Politica.
La loro domanda di ammissione, corredata dalla documentazione di cui all’Articolo 9, sarà sottoposta all’approvazione dei Soci ordinari nella prima Assemblea successiva alla sua presentazione.
Ogni Socio ordinario ha diritto a esprimere un voto nelle assemblee e gode dei diritti di elettorato attivo e passivo.

b) Soci collettivi
Sono Enti o Associazioni che svolgono le loro attività anche nel campo della ricerca in Storia dell’Economia Politica e intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità della STOREP.
Ogni Socio collettivo ha diritto a esprimere un voto nelle assemblee. I Soci collettivi godono soltanto dell’elettorato attivo.

c) Soci sostenitori
Sono Enti, Associazioni, persone giuridiche o persone fisiche che concorrono a sostenere l’Associazione con contributi finanziari e con altre facilitazioni. I soci sostenitori godono soltanto dell’elettorato attivo.

d) Soci onorari
Sono studiosi che, con la loro opera, hanno dato contributi di grande rilevanza scientifica alla Storia dell’Economia Politica e sono benemeriti per l’attività svolta a favore degli scopi indicati dall’Articolo 5. La nomina a socio onorario deve essere proposta a maggioranza dal Consiglio Direttivo e ratificata a maggioranza dall’Assemblea. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

ARTICOLO 8

Ogni Socio ordinario o collettivo è tenuto a versare ogni anno una quota associativa. L'importo delle quote associative di entrambe le categorie dei Soci ed i relativi termini di pagamento vengono stabiliti autonomamente dal Consiglio Direttivo.
La carica di Socio non è trasmissibile.

ARTICOLO 9

Tutti coloro che sono nella situazione prevista dal punto a) dell’Articolo7 diventano Soci ordinari dell’Associazione previa domanda scritta di ammissione, corredata di curriculum, che può essere inoltrata anche per via telematica, e approvata nell’Assemblea a maggioranza dei Soci ordinari votanti.

La qualifica di Socio sostenitore e Socio collettivo è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei Soci collettivi e dei Soci sostenitori, deliberata dal Consiglio Direttivo, viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a maggioranza dei presenti.

 

ARTICOLO 10

Si può decadere dalla qualifica di Socio:
a) per radiazione, dovuta a gravi atti contrari alle finalità dell’Associazione o a comportamenti professionali o sociali di nocumento al buon nome dell’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo approvata a maggioranza qualificata;
b) per morosità protratta (inadempienza superiore ai due anni) su delibera del Consiglio Direttivo;
c) per dimissioni, previa dichiarazione scritta del socio.

L’esclusione è deliberata con effetto immediato dal Consiglio Direttivo e viene ratificata da parte dell’Assemblea.
I Soci che siano stati radiati, siano decaduti o abbiano receduto non possono esigere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Organi
ARTICOLO 11

Gli organi dell’Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Segretario Generale;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Tesoriere;
f) il Collegio dei Garanti;
g) il Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea dei soci
ARTICOLO 12

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci che abbiano diritto al voto e che siano in regola con gli obblighi derivanti dall'iscrizione all’Associazione.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata in via ordinaria dal Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente d’intesa con il Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. Le convocazioni dell’Assemblea avvengono per lettera raccomandata, che può essere anche solo telematica, debbono comunque garantire la convocazione dei Soci con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell'adunanza e con la notifica dell'ordine del giorno; ove particolari casi d’urgenza lo richiedano l’assemblea potrà essere convocata alle medesime condizioni nel termine di quindici giorni.
L'Assemblea (compresa quella Straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare all'Assemblea. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza relativa dei voti espressi, mentre quella straordinaria delibera a maggioranza assoluta.
I compiti dell’Assemblea sono:
a)l’elezione a scrutinio segreto del Presidente, del Segretario Generale, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
b)l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, o nel maggior termine dei sei mesi;
c)la votazione sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione;
d)la proposizione e votazione di iniziative scientifiche e culturali.

L’elezione del Presidente, del Segretario Generale, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti è svolta direttamente in una Assemblea Ordinaria o Straordinaria, qualora ad essa partecipino almeno due terzi degli aventi diritto di voto, in prima convocazione e con almeno la metà degli aventi diritto di voto nella seconda convocazione. L’elezione avviene, sempre a scrutinio segreto, con le seguenti modalità. Almeno entro 30 giorni prima dell’Assemblea al cui ordine del giorno vi sia l’elezione e/o il rinnovo delle cariche sociali i candidati formalizzano la loro candidatura per mezzo di lettera al Segretario, che può essere anche telematica, e a cui il Segretario darà la più ampia diffusione. Ogni elettore può esprimere rispettivamente
una sola preferenza per il Presidente
una sola preferenza per il Segretario Generale
fino a 3 preferenze per il Consiglio Direttivo
fino due preferenze per il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Presidente
ARTICOLO 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, coordina l'attività dell’Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la firma come legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente assume in via di urgenza con l’obbligo di sottoporre a ratifica, tutte le decisioni che risultino necessarie ai fini statutari. In caso di suo impedimento o di assenza, la firma, la rappresentanza legale e i compiti a lui demandati spettano al Segretario Generale. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea Straordinaria, entro 60 giorni dalla richiesta inoltrata da almeno un quinto dei Soci. La carica di Presidente dura tre anni e non è rinnovabile.


Il Segretario Generale
ARTICOLO 14

Il Segretario Generale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, sovrintende all’espletamento di tutte le funzioni di segreteria dell’Associazione, d’accordo con il Presidente e in linea con i criteri fissati dal Consiglio Direttivo. A tal fine coordina l’attività di ordinaria amministrazione dell’Associazione, con riferimento ai rapporti sia con gli associati, sia con i collaboratori; tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l'archivio, il libro dei Soci ed i timbri dell’Associazione; provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione finanziaria e agli adempimenti legislativi ed amministrativo-contabili, sui quali informa il Presidente e il Consiglio Direttivo; si occupa della normale corrispondenza; cura l’aggiornamento del sito web dell’Associazione e ne pubblicizza l’attività e ogni iniziativa; è il responsabile della gestione organizzativa delle riunioni scientifiche dell’associazione. La carica di Segretario Generale dura tre anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato.


Il Consiglio direttivo
ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo promuove le iniziative concordanti con le finalità dell’Associazione e attua le direttive dell’Assemblea dei Soci. Al Consiglio Direttivo spetta:
a)garantire il rispetto del presente Statuto;
b)svolgere i compiti di cui ai precedenti Articoli 9 e 10;
c)deliberare le quote associative;
d)presentare all’Assemblea Ordinaria i bilanci annuali preventivo e consuntivo;
e)promuovere o ratificare la costituzione di gruppi di lavoro e di gruppi di interesse, nominandone i relativi coordinatori;
f)proporre e varare iniziative scientifiche e culturali.

Il Consiglio Direttivo è in carica per tre anni dal momento dell’insediamento ed è composto da: il presidente,  il segretario, gli ex-presidenti,  il rappresentante dei giovani STOREP, più sette Consiglieri scelti tra i Soci, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea secondo quanto stabilito negli articoli 7 e 12. Ciascun consigliere è eleggibile per non più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di indisponibilità di uno o più Consiglieri, si provvederà a norma di Regolamento.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente Statuto è tassativamente demandato all'Assemblea dei Soci.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, che può essere raggiunta sommando ai presenti le giustificazioni scritte degli assenti, i quali però non hanno facoltà di rilasciare deleghe per le votazioni. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti.
Al fine di un miglior coordinamento delle attività dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.
L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l’Associazione dovrà essere subordinata a una delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo approva la proposta o promuove la formazione di gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono finalizzati alla realizzazione di uno o più specifici progetti e hanno durata limitata al periodo necessario alla realizzazione di tali progetti e comunque non superiore alla scadenza del Consiglio Direttivo che ne ha approvato la costituzione

Il Tesoriere
ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Tesoriere. Egli cura l'amministrazione finanziaria dell’Associazione, con la supervisione del Segretario Generale, secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), e ha facoltà di gestire conti correnti bancari e postali, depositando la propria firma insieme a quella del Presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti
ARTICOLO 17

Il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato, vigila sulla contabilità dell’Associazione e sulla sua rispondenza alle disposizioni di legge. Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea dei Soci fra i Soci ordinari ed è composto da tre membri, che durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di due volte consecutive.

Il Collegio dei Garanti
ARTICOLO 18

Il Collegio dei Garanti vigila sul rispetto da parte dei soci della finalità dell’Associazione, può inviare ai soci raccomandazioni e può censurare il comportamento di soci. Deve altresì invitare un socio alle dimissioni dall’Associazione laddove ricorrano motivi di grave incompatibilità con gli scopi dell’Associazione. Il Collegio dei Garanti è altresì chiamato a dirimere ogni eventuale controversia tra gli organi dell’Associazione. Il Collegio dei garanti è composto da tre soci ordinari con anzianità associativa di almeno cinque anni. E’ nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e rimane in carica per cinque anni. Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.


Sostituzione degli eletti
ARTICOLO 19

Qualora per qualunque motivo, si renda vacante una carica subentra in essa il Socio che nell’elezione precedente aveva riportato il maggior numero di preferenze. Se tale forma di sostituzione non è applicabile, si indicono nuove elezioni che, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere espletate anche per via telematica.


Scioglimento
ARTICOLO 20

Lo scioglimento dell’Associazione può essere proposto da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto. Tale proposta viene sottoposta ad un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e deve essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei partecipanti. In caso di scioglimento dell’Associazione, l'Assemblea stabilirà a maggioranza semplice le modalità della liquidazione.


Rinvio
ARTICOLO 21

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Norme transitorie
1. Con riferimento all’articolo 18, si precisa che per i primi due trienni di attività dell’Associazione possono essere nominati componenti del Collegio dei Garanti solo i soci che abbiano superato il sessantesimo anno di età.

2. Nell’ambito dell’Assemblea Costituente del 10 ottobre 2003 verrà nominato un Comitato organizzativo provvisorio che avrà il compito:

di provvedere alla registrazione dell’Associazione e dello Statuto approvato dall’assemblea costituente a norma di legge.
entro trenta giorni dalla formalizzazione dell’Associazione, indire le elezioni per il Presidente, il Segretario Generale, il Consiglio Direttivo e il primo Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base delle candidature che saranno formalizzate nell’ambito dell’Assemblea Costituente (le modalità per le elezioni per corrispondenza saranno definite nell’Ambito dell’Assemblea costituente);
curarne il regolare svolgimento nelle modalità che permettano l’espressione del voto a scrutinio segreto, tramite posta ordinaria o elettronica, a tutti gli aderenti che abbiano i requisiti di cui all’Articolo 7 e ai quali sarà stata richiesta per tempo la documentazione necessaria per stabilire la loro idoneità al voto;
far pervenire agli aderenti in possesso del diritto di voto le schede di elezione per il Presidente, il Segretario, il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori dei Conti;
nominare un Seggio Elettorale (composto da un Presidente e due Scrutatori) che avrà cura di scrutinare i risultati e renderli noti ai membri dell’elettorato attivo.

3. Coloro che faranno richiesta di iscrizione all’Associazione entro il 15 novembre e per i quali i Soci Ordinari avranno dato parere favorevole a maggioranza entro il 30 novembre, godranno del diritto di voto per l’elezione delle cariche sociali del 2003.
 

Administrative Address Italian Association for the History of Political Economy, Via Po 53,I-10124 Torino  segretario@storep.org