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L'AssociazionE
Presentazione
Organi dell'associazione
Statuto
Presentazione
Torino,
febbraio 2004
L’Associazione
Italiana per la Storia dell’Economia Politica (Storep), costituitasi
nell’ottobre 2003, ha l’obiettivo primario di promuovere,
valorizzare e sostenere la sensibilità degli economisti verso la storia
del pensiero economico nella didattica e nella ricerca e ne favorisca più
in generale la diffusione.
Esiste in Italia e in Europa una rilevante tradizione di studiosi che
fanno teoria ancorando la loro ricerca alla idee e alle scuole del
passato, con cui spesso si confrontano criticamente anche sul piano
metodologico ed epistemologico. Questa sensibilità “storica” da
parte di questi economisti è testimoniata non solo da un gran numero di
qualificate pubblicazioni, ma anche da una didattica, che mette spesso
in luce i principali dibattiti e le controversie che hanno accompagnato
l'evoluzione della scienza economica.
La necessità di un tale approccio si è ulteriormente rafforzata,
soprattutto negli ultimi decenni, in cui sta diventando sempre più
necessaria l’esigenza di approfondire la comprensione dei fenomeni
economici attraverso l’indagine delle teorie del passato. Attualmente
dunque esiste un’area abbastanza vasta in cui la ricerca di teoria
economia - o anche di politica economica, o di economia applicata
(compresa quella svolta con metodi quantitativi) - e la ricerca di
storia del pensiero economico si sovrappongono. Non sempre questa realtà
viene riconosciuta e accettata per quanto meriterebbe, sia da parte di
quegli economisti che seguono (in piena legittimità) altre metodologie,
sia da parte di quegli storici di professione che sembrano ambire ad
avere una impossibile esclusiva nell’indagine di storia del
pensiero economico.
Inoltre, anche a livello didattico i corsi di storia del pensiero
economico tendono ad esser fortemente ridimensionati nei curricula
accademici.
Questo mancato riconoscimento dell’attività di ricerca, unitamente
alla tendenza a ridimensionare l’insegnamento della storia del
pensiero economico, denuncia una sottovalutazione, e quindi
sotto-utilizzazione dell’enorme patrimonio scientifico che la ricerca
storica degli economisti italiani ha accumulato nel tempo.
Per questo motivo, gli intenti che muovono l’Associazione Italiana per
l’Economia Politica, sono quelli di ricostruire su nuove basi una
feconda collaborazione tra economisti interessati alla storia del
pensiero e storici sia del pensiero che dei fatti economici - che
dialogano con gli economisti.
Ciò, sulla base del pieno rispetto e della collaborazione fra aree di
studiosi che utilizzano metodologie diverse tra loro.
L’ Associazione Italiana per l’Economia Politica intende perseguire
queste finalità in uno spirito di rispetto, collaborazione e
complementarietà con altre associazioni italiane e internazionali che
perseguano finalità associative affini.
L’invito ad aderire alla StoRep (al momento sono oltre 120 quelli che
lo hanno fatto) è rivolto a tutti gli studiosi che si riconoscano in
queste finalità e intendano collaborare per la loro piena
realizzazione.
Per ulteriori informazioni sulla struttura, le attività e le modalità
di adesione vi invitiamo a consultare il nostro sito:
http://www.storep.org
Prof. Terenzio Cozzi
Presidente dell’Associazione Italiana per l’Economia Politica
Organi dell'associazione
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Presidente |
Prof. Aldo Montesano (Università "L. Bocconi", Milano) |
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Segretario
Generale |
Prof.
Salvatore Rizzello (Università del Piemonte Orientale) |
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Consiglio
Direttivo |
Prof. Roberto Ciccone (Università di Roma Tre) |
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Prof. Terenzio Cozzi (Università di Torino) |
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Prof. Marco Dardi (Università di Firenze) |
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Prof. Franco Donzelli (Università Statale di Milano) |
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Prof. Roberto Marchionatti (Università di Torino) |
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Prof.ssa Maria Cristina Marcuzzo (Università di Roma) |
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Prof. Alessandro Roncaglia (Università di Roma) |
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Dott.ssa Anna Spada (Università del Piemonte Orientale) |
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Prof.ssa Margherita Emma Turvani (Istituto Universitario di Architettura, Venezia) |
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Collegio
dei Revisori dei conti |
Prof.
Massimo Di Matteo (Università di Siena) |
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Prof.
Alessandro Innocenti (Università di Siena) |
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Prof.
Pietro Terna (Università di Torino)
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Collegio
dei Garanti |
Prof.
Giacomo Becattini (Università di Firenze) |
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Prof.
Augusto Graziani (Università di Roma) |
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Prof.
Giorgio Lunghini (Università di Pavia) |
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Prof.
Luigi Pasinetti (Università di Milano, Cattolica) |
Statuto
Associazione
Italiana per la Storia dell’Economia Politica
(STOREP)
Costituzione
ARTICOLO 1
È costituita
l'Associazione Scientifica denominata "Associazione Italiana per la
Storia dell’Economia Politica" (STOREP).
ARTICOLO 2
La durata
dell’Associazione è fissata sino al 31/12/2060, salvo tacita proroga.
ARTICOLO 3
L’Associazione ha
sede e domicilio legale in Italia, presso il Dipartimento di Economia
dell’Università di Torino, via Po 53, cap. 10124 e potrà, nelle forme
di legge, istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi
amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici.
Finalità
ARTICOLO 4
L'attività
dell’Associazione rifiuta ogni discriminazione politica, religiosa,
ideologica, di razza o di sesso e non persegue scopi di lucro.
ARTICOLO 5
L’Associazione ha
lo scopo di :
a)promuovere e favorire le attività di studio e ricerca sulla storia
dell’economia politica, in tutte le loro articolazioni;
b)collaborare con gli organismi, nazionali ed internazionali, indirizzati
all’approfondimento della storia dell’economia politica;
c)contribuire alla definizione dei programmi dell’insegnamento e alla
diffusione della storia dell’economia politica, nonché alla loro
collocazione istituzionale;
d)incentivare la diffusione e l’approfondimento delle conoscenze nella
storia dell’economia politica tramite la cura di pubblicazioni,
l’organizzazione di congressi, l’attribuzione di borse di studio,
l’istituzione di premi diretti al progresso della storia dell’economia
politica;
e)promuovere forme di cooperazione per la realizzazione di obiettivi
comuni con altre organizzazioni e Istituzioni, nazionali ed
internazionali, i cui fini siano coerenti con i propri;
f)collaborare con gli organismi nazionali ed internazionali, preposti al
finanziamento della ricerca scientifica.
L'Associazione può
svolgere qualsiasi altra attività che rientri tra gli scopi sociali.
Patrimonio
ARTICOLO 6
Il patrimonio
dell’Associazione è costituito:
a)dalle quote annuali di iscrizione;
b)dalle donazioni e dai lasciti in suo favore;
c)dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell’Associazione;
d)dagli eventuali proventi derivanti da pubblicazioni, convegni e altre
iniziative scientifiche e didattiche;
e)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
La gestione finanziaria e la tenuta dei bilanci sono a cura del Consiglio
Direttivo, tenuto conto delle norme di Regolamento. I bilanci, consuntivo
e preventivo, predisposti dal Consiglio, sono sottoposti all'approvazione
dell'Assemblea dei Soci.
Qualunque atto giuridico che si riferisca al patrimonio
dell’Associazione (alienazione totale o parziale, accrescimenti,
ipoteche, cessione, affitti, ecc.) deve essere compiuto dal Presidente in
nome dell’Associazione, e deve essere autorizzato dal Consiglio
Direttivo.
In caso di scioglimento dell’Associazione, gli eventuali fondi residui
verranno devoluti in beneficenza, o a fini di utilità generale, o ad
altre Associazioni non a fini di lucro che perseguano obiettivi analoghi.
Le cariche dei vari organi dell’Associazione non danno diritto a
compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.
Soci
ARTICOLO 7
I Soci
dell’Associazione sono distinti in quattro categorie:
a) Soci ordinari
b) Soci collettivi
c) Soci sostenitori
d) Soci onorari
a) Soci ordinari
Sono Soci individuali tutti coloro che sono attivi nel campo della Storia
dell’Economia Politica.
La loro domanda di ammissione, corredata dalla documentazione di cui
all’Articolo 9, sarà sottoposta all’approvazione dei Soci ordinari
nella prima Assemblea successiva alla sua presentazione.
Ogni Socio ordinario ha diritto a esprimere un voto nelle assemblee e gode
dei diritti di elettorato attivo e passivo.
b) Soci collettivi
Sono Enti o Associazioni che svolgono le loro attività anche nel campo
della ricerca in Storia dell’Economia Politica e intendono contribuire
concretamente alla realizzazione delle finalità della STOREP.
Ogni Socio collettivo ha diritto a esprimere un voto nelle assemblee. I
Soci collettivi godono soltanto dell’elettorato attivo.
c) Soci sostenitori
Sono Enti, Associazioni, persone giuridiche o persone fisiche che
concorrono a sostenere l’Associazione con contributi finanziari e con
altre facilitazioni. I soci sostenitori godono soltanto dell’elettorato
attivo.
d) Soci onorari
Sono studiosi che, con la loro opera, hanno dato contributi di grande
rilevanza scientifica alla Storia dell’Economia Politica e sono
benemeriti per l’attività svolta a favore degli scopi indicati
dall’Articolo 5. La nomina a socio onorario deve essere proposta a
maggioranza dal Consiglio Direttivo e ratificata a maggioranza
dall’Assemblea. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota
associativa.
ARTICOLO 8
Ogni Socio ordinario
o collettivo è tenuto a versare ogni anno una quota associativa.
L'importo delle quote associative di entrambe le categorie dei Soci ed i
relativi termini di pagamento vengono stabiliti autonomamente dal
Consiglio Direttivo.
La carica di Socio non è trasmissibile.
ARTICOLO 9
Tutti coloro che
sono nella situazione prevista dal punto a) dell’Articolo7 diventano
Soci ordinari dell’Associazione previa domanda scritta di ammissione,
corredata di curriculum, che può essere inoltrata anche per via
telematica, e approvata nell’Assemblea a maggioranza dei Soci ordinari
votanti.
La qualifica di
Socio sostenitore e Socio collettivo è deliberata dal Consiglio
Direttivo.
L'ammissione dei
Soci collettivi e dei Soci sostenitori, deliberata dal Consiglio
Direttivo, viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a
maggioranza dei presenti.
ARTICOLO 10
Si può decadere
dalla qualifica di Socio:
a) per radiazione, dovuta a gravi atti contrari alle finalità
dell’Associazione o a comportamenti professionali o sociali di nocumento
al buon nome dell’Associazione, su delibera del Consiglio Direttivo
approvata a maggioranza qualificata;
b) per morosità protratta (inadempienza superiore ai due anni) su
delibera del Consiglio Direttivo;
c) per dimissioni, previa dichiarazione scritta del socio.
L’esclusione è
deliberata con effetto immediato dal Consiglio Direttivo e viene
ratificata da parte dell’Assemblea.
I Soci che siano stati radiati, siano decaduti o abbiano receduto non
possono esigere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione.
Organi
ARTICOLO 11
Gli organi
dell’Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Segretario Generale;
d) il Consiglio Direttivo;
e) il Collegio dei Garanti;
f) il Collegio dei Revisori dei conti.
L'Assemblea dei
soci
ARTICOLO 12
L'Assemblea dei Soci
è composta da tutti i Soci che abbiano diritto al voto e che siano in
regola con gli obblighi derivanti dall'iscrizione all’Associazione.
L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata in via ordinaria dal
Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo, almeno una volta
all’anno. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal
Presidente d’intesa con il Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei
Soci aventi diritto al voto. Le convocazioni dell’Assemblea avvengono
per lettera raccomandata, che può essere anche solo telematica, debbono
comunque garantire la convocazione dei Soci con almeno 30 giorni di
anticipo sulla data dell'adunanza e con la notifica dell'ordine del
giorno; ove particolari casi d’urgenza lo richiedano l’assemblea potrà
essere convocata alle medesime condizioni nel termine di quindici giorni.
L'Assemblea (compresa quella Straordinaria) è validamente costituita in
prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e,
in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi
diritto a partecipare all'Assemblea. L’Assemblea ordinaria delibera a
maggioranza relativa dei voti espressi, mentre quella straordinaria
delibera a maggioranza assoluta.
I compiti dell’Assemblea sono:
a)l’elezione a scrutinio segreto del Presidente, del Segretario
Generale, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
b)l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio di riferimento, o nel maggior termine dei
sei mesi;
c)la votazione sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto e sullo
scioglimento dell’Associazione;
d)la proposizione e votazione di iniziative scientifiche e culturali.
L’elezione del
Presidente, del Segretario Generale, del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori dei conti è svolta direttamente in una Assemblea
Ordinaria o Straordinaria, qualora ad essa partecipino almeno due terzi
degli aventi diritto di voto, in prima convocazione e con almeno la metà
degli aventi diritto di voto nella seconda convocazione. L’elezione
avviene, sempre a scrutinio segreto, con le seguenti modalità. Almeno
entro 30 giorni prima dell’Assemblea al cui ordine del giorno vi sia
l’elezione e/o il rinnovo delle cariche sociali i candidati formalizzano
la loro candidatura per mezzo di lettera al Segretario, che può essere
anche telematica, e a cui il Segretario darà la più ampia diffusione.
Ogni elettore può esprimere rispettivamente
una sola preferenza per il Presidente
una sola preferenza per il Segretario Generale
fino a 3 preferenze per il Consiglio Direttivo
fino due preferenze per il Collegio dei Revisori dei conti.
Il Presidente
ARTICOLO 13
Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Associazione, coordina l'attività
dell’Associazione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del
Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la firma come legale rappresentante
dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente assume
in via di urgenza con l’obbligo di sottoporre a ratifica, tutte le
decisioni che risultino necessarie ai fini statutari. In caso di suo
impedimento o di assenza, la firma, la rappresentanza legale e i compiti a
lui demandati spettano al Segretario Generale. Il Presidente è tenuto a
convocare l’Assemblea Straordinaria, entro 60 giorni dalla richiesta
inoltrata da almeno un quinto dei Soci. La carica di Presidente dura tre
anni e non è rinnovabile.
Il Segretario Generale
ARTICOLO 14
Il Segretario
Generale fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, sovrintende
all’espletamento di tutte le funzioni di segreteria dell’Associazione,
d’accordo con il Presidente e in linea con i criteri fissati dal
Consiglio Direttivo. A tal fine coordina l’attività di ordinaria
amministrazione dell’Associazione, con riferimento ai rapporti sia con
gli associati, sia con i collaboratori; tiene il libro dei verbali delle
Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l'archivio, il libro
dei Soci ed i timbri dell’Associazione; provvede ad eseguire le
deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione
finanziaria e agli adempimenti legislativi ed amministrativo-contabili,
sui quali informa il Presidente e il Consiglio Direttivo; si occupa della
normale corrispondenza; cura l’aggiornamento del sito web
dell’Associazione e ne pubblicizza l’attività e ogni iniziativa; è
il responsabile della gestione organizzativa delle riunioni scientifiche
dell’associazione. La carica di Segretario Generale dura tre anni ed è
rinnovabile per un ulteriore mandato.
Il Consiglio direttivo
ARTICOLO 15
Il Consiglio
Direttivo promuove le iniziative concordanti con le finalità
dell’Associazione e attua le direttive dell’Assemblea dei Soci. Al
Consiglio Direttivo spetta:
a)garantire il rispetto del presente Statuto;
b)svolgere i compiti di cui ai precedenti Articoli 9 e 10;
c)deliberare le quote associative;
d)presentare all’Assemblea Ordinaria i bilanci annuali preventivo e
consuntivo;
e)promuovere o ratificare la costituzione di gruppi di lavoro e di gruppi
di interesse, nominandone i relativi coordinatori;
f)proporre e varare iniziative scientifiche e culturali.
Il Consiglio
Direttivo è in carica per tre anni dal momento dell’insediamento ed è
composto da: il presidente, il segretario, gli ex-presidenti,
il rappresentante dei giovani STOREP, più sette Consiglieri scelti tra i Soci, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea
secondo quanto stabilito negli articoli 7 e 12. Ciascun consigliere è
eleggibile per non più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni
o di indisponibilità di uno o più Consiglieri, si provvederà a norma di
Regolamento.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente Statuto è
tassativamente demandato all'Assemblea dei Soci.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la
maggioranza assoluta dei suoi componenti, che può essere raggiunta
sommando ai presenti le giustificazioni scritte degli assenti, i quali però
non hanno facoltà di rilasciare deleghe per le votazioni. Il Consiglio
Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della
maggioranza dei componenti. Le decisioni si prendono a semplice
maggioranza di voti.
Al fine di un miglior coordinamento delle attività dell’Associazione,
il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti
che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente
consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.
L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che
dovessero prevedere oneri per l’Associazione dovrà essere subordinata a
una delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo approva la proposta o promuove la formazione di
gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono finalizzati alla realizzazione
di uno o più specifici progetti e hanno durata limitata al periodo
necessario alla realizzazione di tali progetti e comunque non superiore
alla scadenza del Consiglio Direttivo che ne ha approvato la costituzione
Il Tesoriere
ARTICOLO 16
Il Consiglio
Direttivo elegge al suo interno il Tesoriere. Egli cura l'amministrazione
finanziaria dell’Associazione, con la supervisione del Segretario
Generale, secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente
tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti,
predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), e ha facoltà di
gestire conti correnti bancari e postali, depositando la propria firma
insieme a quella del Presidente.
Il Collegio dei
revisori dei conti
ARTICOLO 17
Il Collegio dei
Revisori dei conti, ove nominato, vigila sulla contabilità
dell’Associazione e sulla sua rispondenza alle disposizioni di legge. Il
Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall’Assemblea dei Soci fra i
Soci ordinari ed è composto da tre membri, che durano in carica tre anni
e possono essere eletti per non più di due volte consecutive.
Il Collegio dei
Garanti
ARTICOLO 18
Il Collegio dei
Garanti vigila sul rispetto da parte dei soci della finalità
dell’Associazione, può inviare ai soci raccomandazioni e può censurare
il comportamento di soci. Deve altresì invitare un socio alle dimissioni
dall’Associazione laddove ricorrano motivi di grave incompatibilità con
gli scopi dell’Associazione. Il Collegio dei Garanti è altresì
chiamato a dirimere ogni eventuale controversia tra gli organi
dell’Associazione. Il Collegio dei garanti è composto da tre soci
ordinari con anzianità associativa di almeno cinque anni. E’ nominato
dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e rimane in carica
per cinque anni. Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono prese a
maggioranza assoluta dei suoi membri.
Sostituzione degli eletti
ARTICOLO 19
Qualora per
qualunque motivo, si renda vacante una carica subentra in essa il Socio
che nell’elezione precedente aveva riportato il maggior numero di
preferenze. Se tale forma di sostituzione non è applicabile, si indicono
nuove elezioni che, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere
espletate anche per via telematica.
Scioglimento
ARTICOLO 20
Lo scioglimento
dell’Associazione può essere proposto da almeno un quarto dei Soci
aventi diritto al voto. Tale proposta viene sottoposta ad un'Assemblea
Straordinaria appositamente convocata e deve essere approvata dalla
maggioranza dei due terzi dei partecipanti. In caso di scioglimento
dell’Associazione, l'Assemblea stabilirà a maggioranza semplice le
modalità della liquidazione.
Rinvio
ARTICOLO 21
Per quanto non
previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in
materia.
Norme transitorie
1. Con riferimento all’articolo 18, si precisa che per i primi due
trienni di attività dell’Associazione possono essere nominati
componenti del Collegio dei Garanti solo i soci che abbiano superato il
sessantesimo anno di età.
2. Nell’ambito
dell’Assemblea Costituente del 10 ottobre 2003 verrà nominato un
Comitato organizzativo provvisorio che avrà il compito:
di provvedere alla
registrazione dell’Associazione e dello Statuto approvato
dall’assemblea costituente a norma di legge.
entro trenta giorni dalla formalizzazione dell’Associazione, indire le
elezioni per il Presidente, il Segretario Generale, il Consiglio Direttivo
e il primo Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base delle candidature
che saranno formalizzate nell’ambito dell’Assemblea Costituente (le
modalità per le elezioni per corrispondenza saranno definite
nell’Ambito dell’Assemblea costituente);
curarne il regolare svolgimento nelle modalità che permettano
l’espressione del voto a scrutinio segreto, tramite posta ordinaria o
elettronica, a tutti gli aderenti che abbiano i requisiti di cui
all’Articolo 7 e ai quali sarà stata richiesta per tempo la
documentazione necessaria per stabilire la loro idoneità al voto;
far pervenire agli aderenti in possesso del diritto di voto le schede di
elezione per il Presidente, il Segretario, il Consiglio Direttivo e per il
Collegio dei Revisori dei Conti;
nominare un Seggio Elettorale (composto da un Presidente e due Scrutatori)
che avrà cura di scrutinare i risultati e renderli noti ai membri
dell’elettorato attivo.
3. Coloro che
faranno richiesta di iscrizione all’Associazione entro il 15 novembre e
per i quali i Soci Ordinari avranno dato parere favorevole a maggioranza
entro il 30 novembre, godranno del diritto di voto per l’elezione delle
cariche sociali del 2003.
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